LIVE
Caricamento notizie...
Posted in

Violazioni della Legge, il silenzio delle Pubbliche Amministrazioni italiane e borghi che muoiono: intanto l’Africa fa Molto Meglio

violazione pa meglio africa

È una storia italiana che purtroppo si ripete.

C’è un’Italia che non fa notizia. Non perché non esista, ma perché è troppo ordinaria per sembrare uno scandalo.

È l’Italia dei piccoli comuni, dei corridoi con la vernice scrostata, degli sportelli aperti tre giorni a settimana, delle procedure che nessuno ha aggiornato da decenni.

È l’Italia in cui un cittadino viene ancora chiamato al telefono per portare a mano un documento che lo Stato già possiede in forma digitale.

Questo articolo nasce da un episodio preciso, accaduto in un comune preciso: Buccheri, provincia di Siracusa, Sicilia.

Un episodio documentato, datato, con una mail di risposta che cita le norme violate e un silenzio istituzionale che dura tuttora.

Non è un caso isolato: lo spopolamento dei borghi italiani racconta esattamente questa storia, moltiplicata per migliaia di comuni in tutta la penisola.

Ma questa storia ha anche un contraltare, e quel contraltare è scomodo.

Mentre in Italia discutiamo ancora se l’ISEE vada inviato via mail o portato fisicamente allo sportello, il Ruanda ha appena vinto il premio per il miglior servizio pubblico al mondo nel 2026.

Un’azienda africana ha acquisito sette data center da un colosso giapponese. Il Kenya gestisce transazioni finanziarie per milioni di cittadini tramite smartphone, in aree dove una banca tradizionale non è mai arrivata.

Il confronto non è retorico. È necessario. Perché smonta l’alibi più comodo della burocrazia italiana: che modernizzare sia difficile, costoso, lento. Che ci voglia tempo, che bisogna aspettare… e intanto si aspetta… si aspetta… tanto c’è tempo, no?

Non bisogna aspettare niente. Bisogna scegliere. E chi non sceglie, ha già scelto: ha scelto il declino.

Il Fatto: una mail, una Legge Violata, un silenzio assordante

Il 17 ottobre 2025, alle ore 12:24, ho inviato una mail all’indirizzo istituzionale servizisociali@comune.buccheri.sr.it, in risposta a una richiesta telefonica ricevuta dai servizi sociali del Comune di Buccheri, in provincia di Siracusa.

Mi era stato chiesto di fornire copia dell’ISEE aggiornato relativo al nucleo familiare.

A prima vista potrebbe sembrare una procedura ordinaria. In realtà, quella richiesta costituisce una violazione di legge precisa, documentata e incontestabile.

Ecco il contenuto:

(data e ora del messaggio: 17/10/25, 12:24)

Salve, 

come richiesto erroneamente dal servizio sociale del Comune di Buccheri fornisco l'ISEE aggiornato da parte di Francesca Giannetto (mia moglie) in riferimento al nucleo familiare Mannara. 

Tuttavia si precisa che tale richiesta è uan violazione della normativa che stabilisce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di chiedere ai cittadini documenti già in possesso di altre amministrazioni. Il riferimento principale è l’articolo 18, comma 3-bis, della Legge 241/1990, modificata dal Decreto Semplificazioni n. 76/2020, che sancisce:

“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.​

Ecco i link:

    Approfondimento sulle autocertificazioni e semplificazione amministrativa (direttamente dal documento ANCI, vedi pagina 35):
    https://www.ancidigitale.it/wp-content/uploads/2023/05/Presentazione-Teodori-25maggio2023.pdf

    ​Questi riferimenti chiariscono che è responsabilità della Pubblica Amministrazione reperire autonomamente le attestazioni ISEE senza gravare il cittadino con ulteriori richieste. 

    Regolamento applicativo ISEE e disciplina degli interventi (vedi art. 4 e nota 1):
    https://comune.vanzago.mi.it/wp-content/uploads/2021/10/17.regolamento-applicativo-ISEE-disciplina-e-modalita%CC%80-interventi-e-compartecipazioni-servizi-sociali-comuni-Rhodense.pdf

Con questa faccio presente che legalmente io e mia moglie non siamo più tenuti legalmente a fornirvi alcun documento ISEE in futuro in quanto è la Legge stessa che lo stabilisce. 

Molto probabilmente non avete comunicazione interna con il Sig. ***** ********** in quanto ci siamo già incontrati o comunque non siete in grado di usare e gestire i sistemi informatici in vostro possesso e questo è molto grave.

Cordiali saluti. 


Valentino Francesco Mannara

(ricevuta poi notifica di lettura: 17/10/25, 12:33)

Nella mail ho scritto testualmente: «Tuttavia si precisa che tale richiesta è una violazione della normativa che stabilisce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di chiedere ai cittadini documenti già in possesso di altre amministrazioni.»

Ho allegato i riferimenti normativi, i link istituzionali, la citazione esatta della norma. Ho comunicato formalmente che io e mia moglie non eravamo più tenuti legalmente a fornire alcun documento ISEE in futuro.

Ho anche segnalato, esplicitamente, che la PA probabilmente non era in grado di usare i sistemi informatici già in suo possesso.

Ma la risposta del Comune di Buccheri a questa comunicazione formale, datata e protocollata nella posta elettronica? Nulla! Silenzio assoluto.

Questo articolo analizza le implicazioni giuridiche di quanto accaduto, le responsabilità che ne derivano, e poi allarga lo sguardo su un confronto che dovrebbe far riflettere chiunque: mentre una PA italiana non sa recuperare autonomamente un ISEE digitale già in possesso dello Stato, il Ruanda ha appena vinto il premio per il Miglior Servizio Pubblico al Mondo nel 2026.

Le Violazioni di Legge: Una per Una

Articolo 18, comma 3-bis, Legge 241/1990: la violazione principale

Il testo della norma è inequivocabile. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della Legge 241/1990, introdotto e rafforzato dal Decreto Semplificazioni DL 76/2020, stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l’istruttoria del procedimento devono essere acquisiti d’ufficio quando sono già in possesso dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni.

L’ISEE è un dato detenuto istituzionalmente dall’INPS. La PA può accedervi direttamente tramite i sistemi informatici già a sua disposizione.

Chiedere al cittadino di consegnarlo fisicamente o via mail non è una prassi: è una violazione di legge.

Il principio della decertificazione, sancito dalla stessa normativa e ulteriormente rafforzato dal DL 76/2020, è esplicito: il funzionario che richiede al cittadino documenti già in possesso della PA è soggetto a responsabilità disciplinare.

Non si tratta di una raccomandazione.

È un obbligo giuridico con conseguenze precise.

Articolo 2, Legge 241/1990: L’obbligo di rispondere

L’articolo 2 della Legge 241/1990 stabilisce l’obbligo per la PA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti.

Ma c’è di più: qualunque comunicazione formale che sollevi questioni giuridiche specifiche impone un riscontro.

La mail del 17 ottobre 2025 citava norme precise, indicava violazioni specifiche, e sollecitava una risposta.

Il silenzio opposto a quella comunicazione non è neutralità: è inadempienza procedurale.

Una PA che opera correttamente avrebbe risposto, chiarendo la propria posizione o riconoscendo l’errore.

Il mancato riscontro è, in sé, un dato oggettivo rilevante.

Articolo 68, CAD: L’Ignoranza mostrata nella PA per mancata applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), all’articolo 68, impone alle PA un’analisi comparativa obbligatoria prima di qualsiasi acquisizione software, con preferenza esplicita per le soluzioni open source.

Non è una linea guida: è un Obbligo di Legge!

Se una PA non conosce l’articolo 68 del CAD, e i fatti descritti suggeriscono fortemente che sia così, non si tratta di un errore occasionale.

Si tratta della prova di una formazione assente o gravemente inadeguata. Il personale che gestisce procedure informatiche e documentali non può ignorare il quadro normativo di riferimento.

violazione pa meglio africa4

D.Lgs. 165/2001: la formazione è un obbligo, non un optional!

Il D.Lgs. 165/2001 disciplina il pubblico impiego e rende obbligatoria la formazione continua del personale della PA. I codici di condotta emanati da ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ribadiscono questo obbligo con specifico riferimento alla competenza digitale.

Un funzionario che ignora l’articolo 18 della Legge 241/90, il principio di decertificazione e l’articolo 68 del CAD non commette un errore individuale isolato: è la prova vivente di una catena di responsabilità che risale al dirigente, e da lì al Sindaco come vertice politico dell’ente.

Se la formazione non viene erogata, la responsabilità non è del singolo dipendente ma è dell’organizzazione che avrebbe dovuto formare.

Articolo 328 del Codice Penale: omissione di atti d’ufficio

Il silenzio opposto a una comunicazione formale che citava violazioni di legge specifiche potrebbe astrattamente configurare gli estremi dell’omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 328 del Codice Penale.

Il condizionale non è reticenza: è rigore giuridico. Un reato è tale solo dopo una sentenza di condanna.

Tuttavia, le condotte descritte appaiono suscettibili di rilevanza penale e il dato oggettivo, una comunicazione formale rimasta senza risposta, è documentato.

Riepilogo delle violazioni documentate:

Normativa

Contenuto dell’obbligo

Violazione rilevata

Art. 18 c.3-bis L.241/90 + DL 76/2020

PA acquisisce d’ufficio i dati già in possesso di altre amministrazioni (es. ISEE da INPS)

Richiesta illegale dell’ISEE al cittadino

Art. 2 L.241/90

Obbligo di riscontro a comunicazioni formali che sollevano questioni giuridiche

Silenzio totale alla mail del 17/10/2025

Art. 68 CAD

Analisi comparativa obbligatoria, preferenza per software open source

Apparente ignoranza della norma e dei sistemi digitali disponibili

D.Lgs. 165/2001

Formazione obbligatoria continua del personale PA

Formazione assente o gravemente inadeguata

Art. 328 c.p.

Obbligo di compiere atti d’ufficio entro termini di legge

Silenzio su comunicazione formale (condotta potenzialmente rilevante)

Il silenzio come confessione involontaria

Il silenzio del Comune di Buccheri non è un dettaglio marginale. È il punto più rivelatore di tutta la vicenda.

Una PA che opera correttamente, di fronte a una mail che cita norme specifiche con riferimenti precisi, ha davanti a sé due strade: rispondere chiarendo la propria posizione, oppure riconoscere l’errore.

Il silenzio non è una terza opzione giuridicamente neutra, è un dato che si aggiunge alle violazioni già descritte.

Vale la pena ricordare il meccanismo del silenzio-inadempimento: quando la PA omette di rispondere a istanze e comunicazioni entro i termini previsti dalla legge, il cittadino ha strumenti di tutela precisi, incluso il ricorso al TAR per silenzio-inadempimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Ma al di là degli strumenti giuridici disponibili, il silenzio racconta qualcosa di più profondo: racconta di una PA che non ha gli strumenti culturali, formativi e tecnici per rispondere a un cittadino informato.

Funziona per inerzia, e regge solo finché il cittadino non alza la testa e cita la legge. Appena lo fa, sparisce.

Perché i borghi muoiono: la catena causale

Si discute spesso di spopolamento dei piccoli comuni italiani come di un fenomeno inevitabile, quasi naturale.

Non lo è. Lo spopolamento ha cause concrete e, almeno in parte, amministrative.

Chi ha competenze, chi vuole costruire qualcosa, chi cerca dignità nella propria vita quotidiana non può restare a lungo prigioniero di un sistema che viola i suoi diritti, ignora le leggi e tace quando viene chiamato a rispondere.

Il capitale umano lascia i borghi non solo per mancanza di lavoro ma anche per eccesso di frustrazione burocratica.

La catena causale è lineare: formazione assente → ignoranza delle norme → violazione dei diritti del cittadino → sfiducia nelle istituzioni → fuga. Il Sindaco, in quanto vertice politico dell’ente, ha la responsabilità di vigilare.

Se non nomina un Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) competente, come previsto dall’articolo 17 del CAD, se non forma il personale, se permette che il ‘si è sempre fatto così’ prevalga sulla legge, sta attivamente contribuendo al declino della propria comunità.

Non è un’accusa generica. È una responsabilità giuridica precisamente attribuibile.

Intanto l’Africa fa Molto Meglio: il confronto che umilia

Quello che segue non è retorica, non è esotismo e non è provocazione gratuita. È un confronto documentato tra fatti verificabili.

Il Ruanda vince il Premio per il Miglior Servizio Pubblico al Mondo nel 2026

Il 4 febbraio 2026, durante il World Government Summit di Dubai, il Ruanda ha ricevuto il Best Government Service in the World award al GovTech Prize 2026 grazie a Irembo, la piattaforma nazionale di e-government attiva dal 2015.

Cosa fa Irembo? Permette ai cittadini ruandesi di accedere a oltre 100 servizi pubblici online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi dispositivo.

Certificati di nascita, matrimonio e morte, rinnovo dell’assicurazione sanitaria, patenti di guida, pagamento di multe, titoli fondiari: tutto accessibile digitalmente, senza code, senza spostamenti fisici, senza dover consegnare a mano documenti già in possesso dello Stato.

Il dato più eloquente: un certificato di nascita che in precedenza richiedeva 4 spostamenti fisici, 3 uffici pubblici, 2 documenti di supporto e un minimo di 4 giorni di attesa, oggi viene elaborato in poche ore e recapitato via email.

Le applicazioni sulla piattaforma sono cresciute da 5,9 milioni nel 2022 a 8,4 milioni nel 2023, un incremento del 42% in un solo anno.

Il 41% degli utenti accede ai servizi autonomamente, senza l’aiuto di intermediari.

Il sistema ha creato 4.000 posti di lavoro come agenti digitali per assistere i cittadini meno digitalizzati.

Il Ruanda non è un paese ricco. È un paese che ha scelto di costruire infrastruttura digitale pubblica con logica industriale, non assistenziale.

Il risultato è riconosciuto come il migliore al mondo.

Il Kenya: leapfrogging e M-Pesa

Il Kenya ha dimostrato che è possibile saltare la fase analogica e approdare direttamente al digitale. M-Pesa, il sistema di mobile money lanciato nel 2007, gestisce transazioni finanziarie per milioni di cittadini che non hanno mai avuto un conto bancario tradizionale.

Il portale eCitizen permette di pagare bollette, ottenere licenze e accedere alle cartelle sanitarie online.

Il concetto chiave è leapfrogging: non avendo infrastrutture analogiche consolidate da difendere e interessi corporativi da proteggere, questi paesi hanno costruito direttamente sul digitale, senza la fase di transizione che l’Italia, e i suoi piccoli comuni, sembrano praticamente incapaci di completare dopo decenni di fondi europei.

OADC: l’Africa costruisce l’infrastruttura fisica del futuro digitale

Il confronto non si ferma ai portali web. Open Access Data Centres (OADC), fondata nel 2018 da operatori africani di telecomunicazioni con il supporto di IFC (International Finance Corporation, braccio della Banca Mondiale) e Proparco, sta costruendo una rete panafricana di data center di livello mondiale.

Il 31 dicembre 2025 OADC ha completato l’acquisizione di sette data center da NTT DATA South Africa, uno dei più grandi provider tecnologici giapponesi al mondo, portando la propria capacità totale in Sudafrica oltre i 25 megawatt.

Piano di investimento complessivo: 500 milioni di dollari, con 240 milioni destinati solo all’espansione del data center di Lagos entro il 2027.

I data center OADC sono certificati Tier III dall’Uptime Institute, lo standard internazionale di affidabilità per infrastrutture critiche, con disponibilità garantita al 99,982%.

Le strutture sono landing station dei cavi sottomarini Equiano (Google) e 2Africa (Meta), i sistemi che stanno ridisegnando la connettività del continente africano.

Per approfondire la storia di OADC e il suo significato geopolitico, si rimanda all’articolo dedicato: OADC: l’Africa che costruisce il proprio futuro digitale nel silenzio dei media occidentali e che ho pubblicato anche sul social africano Umojja.

Il paradosso che vale la pena sottolineare: la Repubblica Democratica del Congo — lo stesso paese del cobalto estratto in condizioni drammatiche, le cui materie prime alimentano i dispositivi digitali di tutto il mondo — ospita uno dei data center OADC certificati Tier III.

L’Africa non vuole solo fornire le materie prime dell’economia digitale: sta costruendo le strutture dove i benefici di quell’economia verranno elaborati e distribuiti.

Il confronto che dovrebbe far vergognare

Ricapitolando: nel febbraio 2026 il Ruanda vince il premio per il miglior servizio pubblico al mondo.

Un’azienda africana acquista data center da un colosso giapponese. Il Kenya gestisce transazioni finanziarie per milioni di cittadini tramite smartphone.

Nello stesso periodo, un cittadino del Comune di Buccheri, provincia di Siracusa, è costretto a inviare una mail formale per spiegare alla PA locale che non può chiedergli l’ISEE perché la legge glielo vieta… e quella PA non risponde.

Non è un confronto tra mondi incomparabili. È la fotografia di una scelta: chi ha deciso di costruire, e chi ha deciso di restare fermo.

Cosa può fare il cittadino informato

Di fronte a questo quadro, la rassegnazione è la risposta sbagliata. Il cittadino informato ha strumenti concreti.

  • Documentare tutto per iscritto: ogni comunicazione con la PA deve avvenire via mail o PEC, con data e ora certe. Il telefono non lascia tracce. La mail sì.
  • Citare la norma violata: non basta dire ‘non sono d’accordo’. Bisogna citare l’articolo specifico, ovvero l’Art. 18 c.3-bis L.241/90, Art. 68 CAD, con link istituzionali. La burocrazia pigra capisce solo il linguaggio della responsabilità.
  • Non consegnare documenti senza riserva: come nel caso descritto, è possibile fornire il documento richiesto precisando esplicitamente che la richiesta è illegittima e che non si sarà tenuti a ripeterla in futuro.
  • Segnalare alle autorità competenti: ANAC per le violazioni dei codici di condotta, Corte dei Conti per i danni erariali, TAR per il silenzio-inadempimento. Gli strumenti esistono, pertanto vanno usati!
  • Informarsi e informare: la conoscenza delle proprie norme è la prima forma di resistenza. Un cittadino che conosce la Legge 241/90 è un cittadino che la PA non può ignorare impunemente.

Conclusione: la dignità come atto di resistenza

Questo articolo, come avete potuto constatar voi stessi,nasce da un episodio concreto, documentato e realmente accaduto con dati e prove. Non è uno sfogo del classico lamentoso, come potrebbero contestare alcuni, ma è un’analisi.

Le violazioni descritte sono reali, i riferimenti normativi sono verificabili, il silenzio è un dato oggettivo.

L’obiettivo non è additare una singola PA di un piccolo comune siciliano come eccezione negativa.

L’obiettivo è mostrare che quanto descritto è la norma in troppi contesti italiani e che l’hanno fatta passare troppo tempo per apparente normalità ma quest’ultima ha un costo preciso: lo spopolamento, la fuga del capitale umano e la conseguente morte lenta dei borghi.

Il confronto con l’Africa non è retorico. È necessario.

Perché smonta definitivamente l’alibi della complessità, l’idea che modernizzare i servizi pubblici sia difficile, magari costoso oppure lento.

Il Ruanda ha dimostrato che risulta più che possibile, partendo da molto meno. OADC ha dimostrato che è possibile costruire infrastruttura digitale di livello mondiale senza aspettare il permesso di nessuno.

Rispondere a una mail formale che cita una norma di legge non è difficile.

Non farlo è una scelta. E quella scelta ha conseguenze per il borgo, per i suoi abitanti e per il futuro di entrambi.

Portare una pendrive con Zorin OS ed eseguirla in modalità Live (come ho fatto io quasi 3 anni fa) in un PC malfunzionante di una biblioteca o rispondere a un dirigente citando la Legge 241/90 non sono gesti tecnici: sono atti di dignità civica.

La battaglia per la legalità digitale è l’unica via concreta per salvare i borghi e restituire senso alla parola ‘servizio pubblico’, eppure non sono ottimista, visto il modus operandi fino adesso applicato.

Del resto un altro problema che ho già denunciato qui sul mio blog è pure il posto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni che si eredita, quindi altra violazione. Bello schifo, no?

Quindi gente più in gamba potrebbe contribuire a far funzionare meglio le cose ma questo non avviene per i privilegi dei pochi.

Sono tutte violazioni che vanno a ingrippare un ingranaggio che potrebbe funzionare ma non funziona affatto.

Dopotutto… vete visto qualcosa di realmente concreto in questa Italia decadente?

Praticamente quasi nulla e per questo che giustamente la gente scappa… per trovare un po’ di dignità e di tutele da parte di governi e istituzioni più competenti e molto meno menefreghiste.


Fonti e Riferimenti

Share this content:

Rispondi

error: Contenuto protetto, rispetta il mio lavoro!